Regolamento d'Istituto
I. La scuola è considerata un’istituzione aperta, posta al servizio della società. Promuove iniziative di carattere culturale, ricreativo, sportivo anche in collaborazione con altri Istituti, enti o istituzioni di carattere culturale.
II. Tutte le componenti dell’Istituto collaborano tra di loro, sviluppando la collaborazione tra i singoli organi ferme restando le rispettive competenze.
III. Ogni modifica od integrazione del presente regolamento può essere apportata su richiesta del Presidente del Consiglio d’Istituto o di almeno un terzo dei componenti del Consiglio d’Istituto o della maggioranza di una delle assemblee (dei docenti, degli studenti, dei genitori, dei non docenti).
IV. La modifica è approvata a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio d’Istituto.
V. Per quanto attiene alle attribuzioni e alle competenze dei singoli organi collegiali si fa riferimento a quanto previsto dal Testo Unico della Pubblica Istruzione del 1994.
VI. Per quanto attiene ai diritti e ai doveri degli studenti si fa riferimento al D.P.R. 24 giugno 1998, n.249 “Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” e al D.P.R. 21 novembre 2007 n. 235 “Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”.